In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 711 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 711. Pericoli per la navigazione

Nelle zone di cui all'[articolo 707](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-707), sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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