Art. 107 cod. nav. — Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto
Testo dell'articolo
Art. 107. Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto
Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
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