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Art. 107 cod. nav. — Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

Testo dell'articolo

Art. 107. Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.

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Avv. Federico Papa
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