Art. 718 cod. nav. — Funzioni di polizia e di vigilanza
Testo dell'articolo
Art. 718. Funzioni di polizia e di vigilanza
Le funzioni di polizia degli aeroporti [modificato] sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche , unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'[articolo 705](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-705), secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter). [modificato] I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aeroporti [modificato] sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC. [modificato] L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.
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