Art. 1199 cod. nav. — Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
Testo dell'articolo
Art. 1199. Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. 59 Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire cinquecento. 59 Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-16) della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di legge. [modificato]
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettere a) e b che: - "nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"." - "nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"."
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