Art. 1206 cod. nav. — Impedimento alla presentazione di reclami
Testo dell'articolo
Art. 1206. Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorita', e' punito, qualora il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
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