Art. 1213 cod. nav. — Inosservanza di norme di polizia di bordo
Testo dell'articolo
Art. 1213. Inosservanza di norme di polizia di bordo
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia di bordo e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 59
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 14, comma 14) che " Nell' articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
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