Art. 1218 cod. nav. — Inosservanza di norme sulle segnalazioni
Testo dell'articolo
Art. 1218. Inosservanza di norme sulle segnalazioni
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.
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