Art. 1219 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 1219. Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' . . . [modificato] .
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