Art. 1223 cod. nav. — Assegnazione indebita di funzioni
Testo dell'articolo
Art. 1223. Assegnazione indebita di funzioni
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
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