Art. 1229 cod. nav. — Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
Testo dell'articolo
Art. 1229. Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro. 76
Aggiornamenti
76 Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 , ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell' articolo 1229 del codice della navigazione , le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".
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