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Art. 114 cod. nav. — Distinzione del personale marittimo

Testo dell'articolo

Art. 114. Distinzione del personale marittimo

Il personale marittimo comprende:

a) la gente di mare;

b) il personale addetto ai servizi dei porti;

c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

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Avv. Federico Papa
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