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Art. 117 cod. nav. — Personale tecnico delle costruzioni navali

Testo dell'articolo

Art. 117. Personale tecnico delle costruzioni navali

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

1) gli ingegneri navali;

2) i costruttori navali;

3) i maestri d'ascia e i calafati.

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Avv. Federico Papa
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