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Art. 1236 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 1236. Obbligo di denuncia e di relazione

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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