Art. 1247 cod. nav. — Conversione delle pene pecuniarie
Testo dell'articolo
Art. 1247. Conversione delle pene pecuniarie
Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell' articolo 586 del codice di procedura penale , il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna. 19
Aggiornamenti
19 La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238 , 1242 , 1243 , 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ."
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