Art. 1249 cod. nav. — Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
Testo dell'articolo
Art. 1249. Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5) dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
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