Art. 167 cod. nav. — Classificazione delle navi
Testo dell'articolo
Art. 167. Classificazione delle navi
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di navi per le quali la classificazione e' obbligatoria.
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