Art. 765 cod. nav. — Impiego dell'aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 765. Impiego dell'aeromobile
L'aeromobile puo' essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilita', risulta assegnato. Tuttavia l'aeromobile puo' essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il piu' favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.
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