Art. 769 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 769. Visite ed ispezioni all'estero
All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'[articolo 768](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-768) per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine. [modificato]
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