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Art. 769 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 769. Visite ed ispezioni all'estero

All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'[articolo 768](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-768) per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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