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Art. 142 cod. nav. — Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Testo dell'articolo
Art. 142. Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
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