Art. 149 cod. nav. — Abilitazione delle navi alla navigazione
Testo dell'articolo
Art. 149. Abilitazione delle navi alla navigazione
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
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