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Art. 151 cod. nav. — Rinnovazione dell'atto di nazionalita'

Testo dell'articolo

Art. 151. Rinnovazione dell'atto di nazionalita'

L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

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Avv. Federico Papa
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