Art. 180 cod. nav. — Verifiche ed ispezioni
Testo dell'articolo
Art. 180. Verifiche ed ispezioni
Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. [modificato] Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
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