Art. 183 cod. nav. — Informazioni eventuali circa il viaggio
Testo dell'articolo
Art. 183. Informazioni eventuali circa il viaggio
Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
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