Art. 189 cod. nav. — Deficienza delle razioni di viveri
Testo dell'articolo
Art. 189. Deficienza delle razioni di viveri
Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita' e la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprieta' aliena o merci l'armatore e' tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.
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