Art. 199 cod. nav. — Perdita di carte e documenti di bordo
Testo dell'articolo
Art. 199. Perdita di carte e documenti di bordo
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorita' consolare. Le autorita' predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
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