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Art. 790 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 790. Licenza di esercizio

La licenza di esercizio prevista dall'[articolo 789](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-789) e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle societa' indicate nell'[articolo 778](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-778). Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprieta' e di disponibilita' degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I. La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento. Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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