Art. 207 cod. nav. — Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare
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Art. 207. Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare
Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.
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