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Art. 210 cod. nav. — Trasmissione degli atti alle autorita' competenti

Testo dell'articolo

Art. 210. Trasmissione degli atti alle autorita' competenti

Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

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Avv. Federico Papa
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