Art. 800 cod. nav. — Aeromobili diretti all'estero
Testo dell'articolo
Art. 800. Aeromobili diretti all'estero
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 [comma abrogato] .
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