Art. 811 cod. nav. — Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
Testo dell'articolo
Art. 811. Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
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