Art. 818 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 818. Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza. [modificato]
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