Art. 221 cod. nav. — Riserva della pesca ai cittadini
Testo dell'articolo
Art. 221. Riserva della pesca ai cittadini
La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
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