Art. 223 cod. nav. — Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca
Testo dell'articolo
Art. 223. Autorita' competente per la vigilanza sulla pesca
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorita' marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
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