In vigoreNormativaCodice Della Proprieta Industriale

Art. 103 cod. prop. ind. — Novita'

Testo dell'articolo

Art. 103. Novita'

1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta' non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

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Avv. Federico Papa
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