Art. 106 cod. prop. ind. — Stabilita'
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Art. 106. Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
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