Art. 145 cod. prop. ind. — Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding
Testo dell'articolo
Art. 145. Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding [modificato] , con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana [modificato] .
2. Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding [modificato] e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica , da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, [modificato] e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding [modificato] sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding [modificato] non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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