In vigoreNormativaCodice Della Proprieta Industriale

Art. 191 cod. prop. ind. — Scadenza dei termini

Testo dell'articolo

Art. 191. Scadenza dei termini

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga [modificato]

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Avv. Federico Papa
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