In vigoreNormativaCodice Della Proprieta Industriale

Art. 242 cod. prop. ind. — Durata della privativa

Testo dell'articolo

Art. 242. Durata della privativa

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 , hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all' articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 . [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 242 cod. prop. ind.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale