In vigoreNormativaCodice Della Proprieta Industriale

Art. 246 cod. prop. ind.

Testo dell'articolo

Art. 246.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;

b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ;

c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ;

d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ;

e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 ;

g) l' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ;

i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , fatto salvo l'articolo 18;

m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194 ;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ;

r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ;

u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ; la legge 26 luglio 1993, n. 302 ;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ;

ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 ; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 ;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 ;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ;

ii) l' articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 ;

mm) i commi 8 , 8-bis , 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ;

nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l' articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ;

pp) i commi 72 , 73 , 79 , 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

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