Art. 52 cod. prop. ind. — Rivendicazioni
Testo dell'articolo
Art. 52. Rivendicazioni
1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. [modificato]
2. I limiti della protezione sono determinati dalle [modificato] rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. [modificato]
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