In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 133 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'[articolo 325](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-325). [modificato] . 178

Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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Avv. Federico Papa
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