Art. 337 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Testo dell'articolo
Art. 337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi
L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. 67 72 Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.
Aggiornamenti
67 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
72 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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