Art. 633 c.p.c. — Condizioni di ammissibilita'
Testo dell'articolo
Art. 633. Condizioni di ammissibilita'
Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 [comma abrogato] . 103
Aggiornamenti
103 Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 633 c.p.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
