In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 691 c.p.c. — Contravvenzione al divieto del giudice

Testo dell'articolo

Art. 691. Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 691 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale