In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 1 c.p.c. — Giurisdizione dei giudici ordinari

Testo dell'articolo

Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari

. (Giurisdizione dei giudici ordinari). La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

Art. 2 — Art. 4: ABROGATI (3 articoli)

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Avv. Federico Papa
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