Art. 473 bis.43 c.p.c. - Mediazione familiare
Testo dell'articolo
Art. 473 bis.43. Mediazione familiare
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43 (Mediazione familiare). E' fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all' articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonche' quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze. 171 173
Aggiornamenti
171 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
173 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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