In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 489 c.p.c. - Notificazioni e comunicazioni

Testo dell'articolo

Art. 489. Notificazioni e comunicazioni

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'[articolo 170](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-170), presso il procuratore costituito. [modificato] 178


Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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