In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 795 c.p.c. - Espropriazione

Testo dell'articolo

Art. 795. Espropriazione

Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

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