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Art. 808 bis c.p.c. - Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Testo dell'articolo

Art. 808 bis. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'[articolo 807](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-807). [modificato]

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