Art. 126 c.p.p. — Assistenza al giudice
Testo dell'articolo
Art. 126. Assistenza al giudice
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. [modificato]
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